Delibera aliquote anno 2013
Deliberazione Aliquote IMU – anno 2013
I.M.U. – Imposta Municipale Unica 2013 – SALDO
Entro il 16/12/2013 dovrà essere versata la seconda rata dell’IMU 2013.
Il versamento dovrà essere pari all’imposta annua calcolata con aliquota del 0,93% al netto di quanto già versato in acconto.
Si invita a prestare particolare attenzione sulla seguente circostanza: la legge di stabilità 2013 (L. 24.12.2012 n. 228) ha tolto la riserva a favore dello Stato che era prevista nel 2012 per tutti i fabbricati diversi dalla abitazione principale.
Per i fabbricati di gruppo catastale D è riservata allo STATO la quota fino alla concorrenza dell’aliquota annua dello 0,76%, mentre al COMUNE è riservata l’eventuale differenza d’imposta calcolata applicando l’aliquota risultante dalla differenza tra l’aliquota Comunale (0,93% per la rata d’acconto) e quella dello 0,76% prevista per la parte d’imposta riservata allo Stato.
Di seguito riportiamo una sintesi delle principali disposizioni attualmente vigenti in materia di IMU.
In caso di dubbi non esitate a contattarci per i dovuti chiarimenti ai seguenti recapiti:
Telefono : 0522/805110 – tributi@comune.toano.re.it
SU QUALI IMMOBILI SI DEVE PAGARE il saldo con scadenza 16.12.2013
Su tutti i fabbricati e sulle aree fabbricabili possedute nel territorio del comune ad eccezione di quanto di seguito riportato.
IMMOBILI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
– Abitazione principale e pertinenze;
– Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
– Alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP;
– Terreni agricoli;
– Fabbricati rurali strumentali.
Sono esenti dall’imposta in quanto Toano è qualificato comune montano:
- I terreni agricoli
- I fabbricati rurali ad uso strumentale aventi i requisiti di ruralità richiesti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.Lgs n. 504/92 , contrassegnati come rurali negli archivi catastali.
CHI DEVE PAGARE
Sono soggetti passivi d’imposta:
- I proprietari degli immobili oggetto d’imposta ovvero i titolari sui medesimi dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi;
- II concessionari di beni demaniali;
- Il locatario finanziario di immobili (Contratto di leasing).
BASE IMPONIBILE FABBRICATI
Si ottiene rivalutando del 5% la rendita dei fabbricati iscritta in catasto e moltiplicandola poi per i seguenti coefficienti:
Cat. Catastale A (esclusi gli A10) | 160 |
Cat. Catastale C2, C6 e C7 | 160 |
Cat. Catastale B | 140 |
Cat. Catastale C3, C4 e C5 | 140 |
Cat. Catastale A10 | 80 |
Cat. Catastale D5 | 80 |
Cat. Catastale D (escluso D5) | 65 per l’anno 2013* |
Cat. Catastale C1 | 55 |
*Per chi dovesse fare il ravvedimento 2012 si ricorda che il coefficiente moltiplicatore per i fabbricati D (D5 esclusi) era pari a 60
BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI
E’ data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione considerato.
Si ricorda che per le aree fabbricabili è rimasto l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU.
REGOLAMENTO IMU E DELIBERA COMUNALE ALIQUOTE IMU
Il Comune ha approvato in data 02/07/2013 del n.34 ha deliberato le aliquote IMU 2013.
CALCOLO DELL’IMPOSTA
L’ imposta annua dovuta si ottiene moltiplicando la base imponibile come sopra determinata per le aliquote deliberate dal comune e sottraendo la detrazione d’imposta per l’abitazione principale, se spettante.
La rata di acconto 2013 è stata versata pari al 50% dell’imposta annua dovuta calcolata applicando le aliquote e detrazioni approvate per l’anno 2012.
La rata di saldo dovrà essere calcolata a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2013, considerando quindi le 12 mensilità, e detraendo l’acconto già versato.
COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende esclusivamente l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo d’imposta ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (una sola unità immobiliare per famiglia).
Ai fini IMU non sono più assimilate all’abitazione principale le case concesse in uso gratuito ai parenti.
ALIQUOTE IMU 2013
N.B. Si sottolinea che nell’anno 2013 non è più dovuta la quota allo Stato per i fabbricati diversi dalla abitazione principale.
Fanno eccezione i fabbricati del gruppo catastale D, per i quali nel 2013 l’imposta è dovuta allo Stato fino alla concorrenza dell’aliquota annua dello 0,76% .
TIPOLOGIA IMMOBILE | ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE | ALIQUOTA PARTE DEL COMUNE | ALIQUOTA PARTE DELLO STATO |
Abitazione principale e relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate |
0,56%
ESENTE |
0,56%
ESENTE |
ZERO
|
Immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali:A/10
C/1 C/3 C/4
|
0,93% |
0,93% |
ZERO |
D/5 |
0,93% |
0,17 % |
0,76% |
Immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali:D/1
D/2 D/3 D/4 D/6 D/7 D/8 D/9 |
0,93% |
0,17% |
0,76% |
Tutti i restanti immobili |
0,93% |
0,93% |
ZERO |
Aree fabbricabili |
0,93% |
0,93% |
ZERO |
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Detrazione per l’abitazione principale (non esenti):
Euro 200,00 annui maggiorati di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26, (fino ad un massimo di 8), residente anagraficamente nella abitazione medesima.
N. B. : La detrazione dovrà essere suddivisa in parti uguali fra gli aventi diritto (indipendentemente dalle rispettive quote di possesso dell’immobile) e rapportata ai mesi di possesso in cui si verifica la destinazione ad abitazione principale.
QUANDO SI DEVE PAGARE
- la seconda rata(calcolata a conguaglio con le aliquote definitivamente deliberate dal comune per l’anno 2013) con scadenza il 16/12/2013.
A CHI SI DEVE VERSARE
Per l’anno 2013 l’imposta dovuta deve essere versata interamente al comune, eccezion fatta per i fabbricati del gruppo catastale D, per i quali l’imposta è dovuta allo Stato fino alla concorrenza dell’aliquota su base annua dello 0,76% .
COME E DOVE SI VERSA
Il versamento dell’imposta dovuta può essere effettuato mediante modello F24, compilando l’apposita sezione “IMU ed altri tributi locali”, se si utilizza il modello ordinario.
Se si utilizza il modello F24 semplificato nella colonna “sezione ente”, va indicata la sigla EL.
In entrambi i casi per il comune di Toano il codice comune da indicare è L184.
Tale codice, per i fabbricati di categoria D, va indicato anche in corrispondenza delle quote dovute allo Stato.
L’importo da versare dovrà poi essere suddiviso per tipologia di versamento utilizzando i CODICI TRIBUTO ELENCATI NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE:
* Il mod. F24 può essere pagato presso qualsiasi sportello bancario o postale ed è esente da commissioni.
- I soggetti titolari di partita I.V.A. sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.
- Nella casella “rateazione/mese rif” va indicato il codice 0101 per l’abitazione principale in caso di pagamento in 2 rate;
- Per gli immobili diversi dalla abitazione principale tale casella non va compilata.
Per ogni rigo dell’ F24, l’importo deve essere arrotondato all’unità di €. per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24
Tipologia immobili | Codice IMU quota comune | Codice IMU quota stato |
Abitazione principale e relative pertinenze (per i soli fabbricati non esenti)solo comune | 3912 | |
Fabbricati rurali ad uso strumentale – solo comune – ( nel ns. comune sono esenti) | 3913 | |
Terreni – Solo comune ( nel ns. comune sono esenti) | 3914 | |
Aree Fabbricabili – solo comune – | 3916 | |
Altri Fabbricati – comune (per lo Stato nel 2013 rimane una quota solo per i fabbricati del gruppo catastale D) | 3918 | |
Altri Fabbricati categoria D | 3930 | 3925 |
Nel 2013 la quota dello Stato è rimasta solo per i fabbricati del gruppo catastale D.
|
RESIDENTI ALL’ESTERO
Per il pagamento dei residenti all’estero si consiglia ove possibile l’utilizzo del modello F24. In alternativa è possibile effettuare il versamento dell’IMU 2013 mediante bonifico sul conto di tesoreria utilizzando i seguenti codici:
IBAN CIN Codice ABI Codice CAB Numero di Conto Corrente
I T 3 4 W 0 8 6 2 3 6 6 5 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0
Codice BIC ICRAITRRHB0
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
• la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo
• l’annualità 2013;
• l’indicazione “Saldo”
FABBRICATI COLLABENTI DI CATEGORIA CATASTALE F/2
I fabbricati diroccati, iscritti in catasto senza rendita, NON SONO ESENTI ma debbono corrispondere il tributo come area fabbricabile se gli strumenti urbanistici del comune prevedono la possibilità di ricostruirli.
DICHIARAZIONE IMU
La dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi previsti dalla legge entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
I casi in cui è obbligatoria la presentazione della dichiarazione sono stati stabiliti nelle istruzioni di compilazione del modello di dichiarazione approvato con decreto del Ministero delle finanze prot. 23899 del 30/10/2012.
Lascia un commento