Persone che rientrano in Italia da un viaggio all’estero: applicazione delle misure di isolamento previste dal DM 120/2020

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 Il cittadino che rientra in Italia dall’estero, al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza da COVID 19, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL di Reggio Emilia e ad osservare un periodo di ...

Data:

23 Marzo 2020

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Descrizione

 Il cittadino che rientra in Italia dall’estero, al
fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza da COVID 19, è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL di Reggio
Emilia e ad osservare un periodo di
isolamento domiciliare di 14 giorni,
secondo le modalità previste dal DM
120/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della Salute.

Le comunicazioni devono
essere effettuate con le seguenti modalità:

  • telefonando al numero 0522 339000.

La comunicazione deve
contenere:

  • i dati identificativi
    della persona entrata in Italia (nome, cognome, data di nascita),

  • un recapito telefonico e, se possibile, un indirizzo e mail personale,

  • l’indirizzo del domicilio in cui si intende effettuare l’isolamento fiduciario

  • la data del rientro in Italia e il paese di provenienza

  • il nominativo del medico curante o del pediatra di libera scelta

  • la presenza di eventuali sintomi quali febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà a respirare, diarrea.

Durante il periodo di
isolamento è obbligatorio segnalare l’eventuale comparsa di sintomi correlabili
al COVID 19 (quali febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà a respirare,
diarrea) al Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL di Reggio Emilia ai recapiti
email o telefonici sopra elencati.

In ogni caso per
qualsiasi manifestazione patologica che si dovesse verificare occorre prendere
contatto con il medico curante per l’adozione dei trattamenti terapeutici
eventualmente necessari.

Sono possibili deroghe
all’obbligo di isolamento per un periodo di durata non superiore alle 72 ore
esclusivamente sulla base di motivate esigenze lavorative adeguatamente
motivate, così come previsto dall’art. 2 del  Decreto Ministeriale.

Il mancato rispetto di
questi obblighi costituisce condotta punibile ai sensi dell’art. 650 del Codice
Penale.

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Ultimo aggiornamento: 27/05/2025, 16:44

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