Informazioni IMU 2014

Delibera aliquote anno 2013

Deliberazione Aliquote IMU – anno 2013

 

I.M.U. – Imposta Municipale Unica 2013 – SALDO

 

Entro il 16/12/2013 dovrà essere versata la seconda rata dell’IMU 2013.

Il versamento dovrà essere pari all’imposta annua calcolata con aliquota del 0,93% al netto di quanto già versato in acconto.

 

Si  invita a  prestare particolare attenzione sulla seguente circostanza:  la legge di stabilità 2013 (L. 24.12.2012 n. 228) ha tolto la riserva a favore dello Stato che era prevista nel 2012 per tutti i fabbricati diversi dalla abitazione principale.

 

Per i fabbricati di gruppo catastale D è riservata allo STATO la quota fino alla concorrenza dell’aliquota annua dello 0,76%, mentre al COMUNE è riservata l’eventuale differenza d’imposta calcolata applicando l’aliquota risultante dalla differenza tra l’aliquota Comunale (0,93% per la rata d’acconto) e quella dello 0,76% prevista per la parte d’imposta riservata allo Stato.
Di seguito riportiamo una sintesi delle principali disposizioni  attualmente vigenti in materia di IMU.

In caso di dubbi non esitate a contattarci per i dovuti chiarimenti ai seguenti recapiti:
Telefono : 0522/805110   –    tributi@comune.toano.re.it

 

 

SU QUALI IMMOBILI SI DEVE PAGARE il saldo con scadenza 16.12.2013

Su tutti i fabbricati e sulle aree  fabbricabili possedute nel territorio del comune ad eccezione di quanto di seguito riportato.

 

IMMOBILI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

–          Abitazione principale e pertinenze;

–          Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;

–          Alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP;

–          Terreni agricoli;

–          Fabbricati rurali strumentali.

 

Sono esenti dall’imposta in quanto Toano è qualificato comune montano:

  • I terreni agricoli
  • I fabbricati rurali ad uso strumentale aventi i requisiti di ruralità richiesti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.Lgs n. 504/92 ,  contrassegnati come rurali negli archivi catastali.

 

CHI DEVE PAGARE

Sono soggetti passivi d’imposta:

  • I proprietari degli immobili oggetto d’imposta ovvero i titolari sui medesimi dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi;
  • II concessionari di beni demaniali;
  • Il locatario finanziario di immobili (Contratto di leasing).

 

BASE IMPONIBILE FABBRICATI

Si ottiene rivalutando del 5% la rendita dei fabbricati iscritta in catasto e moltiplicandola poi per i seguenti coefficienti:

Cat. Catastale A (esclusi  gli A10) 160
Cat. Catastale C2, C6 e C7 160
Cat. Catastale B 140
Cat. Catastale C3, C4 e C5 140
Cat. Catastale A10 80
Cat. Catastale D5 80
Cat. Catastale D (escluso D5) 65  per l’anno 2013*
Cat. Catastale C1 55

*Per chi dovesse fare il ravvedimento 2012 si ricorda  che il coefficiente moltiplicatore per i fabbricati D (D5 esclusi) era pari a 60

 

 

BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI

E’ data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione considerato.
Si ricorda che per le aree fabbricabili è rimasto l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU.

 

REGOLAMENTO  IMU E DELIBERA COMUNALE ALIQUOTE IMU

Il Comune ha approvato in data 02/07/2013 del n.34 ha deliberato le aliquote IMU 2013.

 

 

CALCOLO DELL’IMPOSTA

L’ imposta annua dovuta si ottiene moltiplicando la base imponibile come sopra determinata per le aliquote deliberate dal comune e sottraendo  la detrazione d’imposta per l’abitazione principale, se spettante.
La  rata di acconto 2013 è stata versata pari al 50% dell’imposta annua dovuta calcolata applicando le aliquote e detrazioni approvate per l’anno 2012.

La rata di saldo dovrà essere calcolata a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2013, considerando quindi le 12 mensilità, e detraendo l’acconto già versato.

 

COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende esclusivamente l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo d’imposta ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (una sola unità immobiliare per famiglia).

Ai fini IMU non sono più assimilate all’abitazione principale le case concesse  in uso gratuito ai parenti.
ALIQUOTE IMU 2013

N.B. Si sottolinea che nell’anno 2013 non è più dovuta la quota allo Stato per i fabbricati diversi dalla abitazione principale.

Fanno  eccezione i fabbricati del gruppo catastale D, per i quali nel 2013 l’imposta è dovuta allo Stato fino alla concorrenza dell’aliquota annua dello 0,76% .

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE ALIQUOTA PARTE DEL COMUNE ALIQUOTA PARTE DELLO STATO
Abitazione principale e relative pertinenze  classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate 

 

0,56%

 

 

 

ESENTE

 

0,56%

 

 

 

ESENTE

 

ZERO

 

Immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali:A/10

C/1

C/3

C/4

 

 

 

0,93%

  

0,93%

  

ZERO

D/5

0,93%

0,17 %

0,76%

Immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali:D/1

D/2

D/3

D/4

D/6

D/7

D/8

D/9

 

 

 

0,93%

  

 

0,17%

  

 

0,76%

Tutti i restanti immobili

0,93%

0,93%

ZERO

Aree fabbricabili

0,93%

0,93%

ZERO

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Detrazione per l’abitazione principale (non esenti):

Euro 200,00 annui maggiorati di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26, (fino ad un massimo di 8), residente anagraficamente nella abitazione  medesima.

N. B. :  La detrazione dovrà essere suddivisa in parti uguali fra gli aventi diritto (indipendentemente dalle rispettive quote di possesso dell’immobile) e rapportata ai mesi di possesso in cui si verifica la destinazione ad abitazione principale.

 

QUANDO SI DEVE PAGARE

  • la seconda rata(calcolata a conguaglio con le aliquote definitivamente deliberate dal comune per l’anno 2013) con scadenza  il 16/12/2013.

 

A CHI SI DEVE VERSARE

Per l’anno 2013 l’imposta  dovuta deve  essere  versata  interamente al comune, eccezion fatta per i fabbricati del gruppo catastale D, per i quali l’imposta è dovuta allo Stato fino alla concorrenza dell’aliquota su base annua dello 0,76% .

 

COME E DOVE  SI VERSA

Il versamento dell’imposta dovuta può essere effettuato mediante modello F24, compilando l’apposita sezione “IMU ed altri tributi locali”, se si utilizza il modello ordinario.

Se si utilizza il modello F24 semplificato nella colonna “sezione ente”, va indicata la sigla EL.
In entrambi i casi per il comune di  Toano il codice comune da indicare è L184.
Tale codice, per i fabbricati di categoria D,  va indicato anche in corrispondenza delle quote dovute allo Stato.
L’importo da versare dovrà poi essere suddiviso per tipologia di versamento utilizzando i CODICI TRIBUTO ELENCATI NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE:

* Il mod. F24 può essere pagato presso qualsiasi sportello bancario o postale ed è esente  da commissioni.

  • I  soggetti titolari di partita I.V.A. sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.
  • Nella  casella “rateazione/mese rif” va indicato il codice 0101 per l’abitazione principale in caso di pagamento in 2 rate;
  • Per gli immobili diversi dalla abitazione principale tale casella non va compilata.

Per ogni rigo dell’ F24, l’importo deve essere arrotondato all’unità di €. per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24

Tipologia immobili Codice IMU quota comune Codice IMU quota stato
Abitazione principale e relative pertinenze (per i soli fabbricati non esenti)solo comune 3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale – solo comune – ( nel ns. comune sono esenti) 3913
Terreni –  Solo comune ( nel ns. comune sono esenti) 3914
Aree Fabbricabili – solo comune – 3916
Altri Fabbricati – comune  (per lo Stato nel 2013 rimane una quota solo per i fabbricati del gruppo catastale D) 3918
Altri Fabbricati categoria D 3930 3925
Nel 2013 la quota dello Stato è rimasta solo per i fabbricati del gruppo catastale  D.

 

 

RESIDENTI ALL’ESTERO

Per il pagamento dei residenti all’estero si consiglia ove possibile l’utilizzo del modello F24. In alternativa  è possibile effettuare il versamento dell’IMU 2013  mediante bonifico  sul conto  di tesoreria  utilizzando  i seguenti codici:

IBAN CIN Codice ABI Codice CAB Numero di Conto Corrente

I T 3 4 W 0 8 6 2 3 6 6 5 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0

Codice BIC ICRAITRRHB0

 

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

• la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo

• l’annualità 2013;

• l’indicazione “Saldo”
FABBRICATI COLLABENTI DI CATEGORIA CATASTALE F/2

 

I fabbricati diroccati, iscritti in catasto senza rendita, NON SONO ESENTI ma debbono corrispondere il tributo come area fabbricabile se gli strumenti urbanistici del comune prevedono la possibilità di ricostruirli.

 

DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi previsti dalla legge entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

I casi in cui è obbligatoria la presentazione della dichiarazione sono stati stabiliti nelle  istruzioni di compilazione del modello di dichiarazione approvato con decreto del Ministero delle finanze prot. 23899 del 30/10/2012.

 

Pagina aggiornata il 18/06/2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri