SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE

L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.

 

Dove?

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:

–       di residenza di uno dei coniugi,

–       in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione

–       in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso

–       in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

L’assistenza di un avvocato è facoltativa.

 

Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

Non vi deve essere la presenza di figli minori dei due coniugi
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti
Inoltre
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
Tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.
Come avviare la procedura

prenotazione di appuntamento all’ufficio stato civile  previa trasmissione ,  agli indirizzi sotto indicati,  della dichiarazione sostitutiva di certificazione  sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi ( vedi allegati);
il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l’accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede  dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00  intestato a Comune di Toano Servizio Tesoreria – TOANO RE  (Causale: DIRITTO FISSO- Art. 12 c.6.- L.162/2014) o BCC Banco Emiliano IT34W0862366521000110102000;
l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo);
nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l’accordo sottoscritto;
La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Documenti da presentare

–       Documenti di identità;

–       (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 3 anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;

–       (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.

 

Decorrenza degli effetti

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

Prenotazione appuntamento:

email: anagrafe.toano.pec@legalmail.it
telefono: 0522/805110
fax: 0522/805445
Modelli:

Dichiarazione sostitutiva divorzio

Dichiarazione sostitutiva separazione

Pagina aggiornata il 18/06/2025

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