Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

Dettagli della notizia

Ordinanza contingibile e urgente n. 1   Il Ministro della Salute      di Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO...

Data:

23 Febbraio 2020

Tempo di lettura:

Descrizione

Ordinanza contingibile e urgente n. 1

  Il Ministro
della Salute

     di Intesa
con il Presidente della Regione Emilia-Romagna

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

Visto che si sono
verificati finora 9 casi nella territorio della Regione Emilia-Romagna nei
Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Podenzano (PC), tutti casi correlabili
al focolaio lombardo. Il quadro epidemiologico relativo evidenzia  importanti elementi di preoccupazione per l’elevato
numero di contatti nella strutture sanitarie e la contiguità dei territori
della nostra regione con Lombardia, Veneto e Piemonte. Queste contingenze potrebbero
allargare notevolmente il cluster dei casi regionali.

Ritenuta pertanto la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento
alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto inoltre che
l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;

Preso atto dell’evolversi
della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati
all’Organizzazione Mondiale della Sanità;

Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai
sensi dell’articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50
D.L. 267/2000;

Art. 1

(Misure urgenti per evitare la
diffusione del COVID-19)

1. Allo scopo di evitare
il diffondersi del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, il Presidente della
Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per
contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al
comma 1, sono le seguenti:

  1. Sospensione
    di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di
    aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico,
    sportiva ecc, svolti  sia in luoghi
    chiusi che aperti al pubblico;
  2. Chiusura
    dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado
    nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,
    corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università
    per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti
    delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
  3. Sospensione
    dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
    della cultura di cui all’articolo 101 dei codici dei beni culturali e del
    paesaggio di cui al D.L. 42/2004, ad eccezione delle biblioteche, nonché
    dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito
    a tali istituti o luoghi;
  4. Sospensione
    di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
  5. Previsione
    dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso in regione
    Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate
    dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al
    Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio
    per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con
    sorveglianza attiva.
  6. Si
    ribadiscono le misure igieniche da assumere per le malattie a diffusione
    respiratoria:
  7. Lavarsi
    spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in
    tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di
    aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
  8. Evitare
    il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
    acute
  9. Non
    toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
  10. Coprirsi
    bocca e naso se si starnutisce o tossisce
  11. Non
    prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal
    medico
  12. Pulire
    le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
  13. Usare
    la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate
  14. I
    prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
  15. Gli
    animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

  • Le
    Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell’accesso
    dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per
    paziente al giorno.
  • Le
    strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti dovranno
    anch’esse limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti;
  • Si
    raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di
    prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonchè alla
    rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione
    degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;
  • Deve
    essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei
    treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra e via acqua;
  • Sospensione
    delle procedure concorsuali;

Art. 2

(Durata delle misure
urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti della presente
ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino
a tutto il  01.03.2020.

Questa ordinanza potrà essere
soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Salvo il fatto che non costituisca
più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla
presente ordinanza è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Copia della presente ordinanza viene inviata
ai prefetti e ai sindaci della Regione Emilia-Romagna.

I prefetti della Regione
Emilia-Romagna sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Bologna, 23 febbraio 2020   

Il Presidente della Regione
Emilia-Romagna                  Il Ministro della Salute

            Stefano
Bonaccini                                                     Roberto Speranza

A cura di

Questa pagina è gestita da

Ultimo aggiornamento: 27/05/2025, 16:44

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri