Descrizione
Ordinanza contingibile e urgente n. 1
Il Ministro
della Salute
di Intesa
con il Presidente della Regione Emilia-Romagna
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Visto che si sono
verificati finora 9 casi nella territorio della Regione Emilia-Romagna nei
Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Podenzano (PC), tutti casi correlabili
al focolaio lombardo. Il quadro epidemiologico relativo evidenzia importanti elementi di preoccupazione per l’elevato
numero di contatti nella strutture sanitarie e la contiguità dei territori
della nostra regione con Lombardia, Veneto e Piemonte. Queste contingenze potrebbero
allargare notevolmente il cluster dei casi regionali.
Ritenuta pertanto la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento
alla diffusione del predetto virus;
Tenuto conto inoltre che
l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Preso atto dell’evolversi
della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati
all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai
sensi dell’articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50
D.L. 267/2000;
Art. 1
(Misure urgenti per evitare la
diffusione del COVID-19)
1. Allo scopo di evitare
il diffondersi del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, il Presidente della
Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per
contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.
2. Le misure di cui al
comma 1, sono le seguenti:
- Sospensione
di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di
aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico,
sportiva ecc, svolti sia in luoghi
chiusi che aperti al pubblico; - Chiusura
dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado
nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,
corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università
per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti
delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza; - Sospensione
dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all’articolo 101 dei codici dei beni culturali e del
paesaggio di cui al D.L. 42/2004, ad eccezione delle biblioteche, nonché
dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito
a tali istituti o luoghi; - Sospensione
di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero; - Previsione
dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso in regione
Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio
per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva. - Si
ribadiscono le misure igieniche da assumere per le malattie a diffusione
respiratoria: - Lavarsi
spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in
tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di
aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. - Evitare
il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute - Non
toccarsi occhi, naso e bocca con le mani - Coprirsi
bocca e naso se si starnutisce o tossisce - Non
prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico - Pulire
le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol - Usare
la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate - I
prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi - Gli
animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- Le
Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell’accesso
dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per
paziente al giorno. - Le
strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti dovranno
anch’esse limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti; - Si
raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di
prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonchè alla
rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione
degli ambienti previste dalle circolari ministeriali; - Deve
essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei
treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra e via acqua; - Sospensione
delle procedure concorsuali;
Art. 2
(Durata delle misure
urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
I provvedimenti della presente
ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino
a tutto il 01.03.2020.
Questa ordinanza potrà essere
soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.
Salvo il fatto che non costituisca
più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla
presente ordinanza è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
Copia della presente ordinanza viene inviata
ai prefetti e ai sindaci della Regione Emilia-Romagna.
I prefetti della Regione
Emilia-Romagna sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
Bologna, 23 febbraio 2020
Il Presidente della Regione
Emilia-Romagna Il Ministro della Salute
Stefano
Bonaccini Roberto Speranza