Nuovo Coronavirus: come raccogliere e gettare i rifiuti domestici

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Proposta: PPG/2020/46 del 20/03/2020 Struttura proponente: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Oggetto: ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, E DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 N. 833. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATER...

Data:

20 Marzo 2020

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Descrizione

Proposta: PPG/2020/46 del 20/03/2020
Struttura proponente: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Oggetto: ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978,
E DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 N. 833. DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI A SEGUITO DALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
Autorità emanante: IL PRESIDENTE - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale
Parere di regolarità amministrativa di
Legittimità:
ORLANDO ANDREA espresso in data 20/03/2020
Parere di regolarità amministrativa di
Merito:
ORLANDO ANDREA espresso in data 20/03/2020
Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Approvazione Assessore: BONACCINI STEFANO
Responsabile del Andrea Orlando
procedimento:
Firmato digitalmente
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IL PRESIDENTE
Visti:

  • la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
    con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
    territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
    all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
    n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di
    Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
    sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
    virali trasmissibili";
  • l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020,
    “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia
    infettiva COVID-19”;
  • il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in
    materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
    COVID-19”;
  • il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
    del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”,
    in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato
    soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già
    richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
    n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle
    strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della
    protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione
    dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di
    patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure
    urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
    epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e
    dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
    1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
    23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di
    contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
    19”;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4
    marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
    febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
    Testo dell'atto
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    gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
    sull'intero territorio nazionale”;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8
    marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
    febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
    gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
    recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
    2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
    dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
    territorio nazionale;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11
    marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
    febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
    gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
    sull'intero territorio nazionale.”;
  • il Decreto-legge 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del
    Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
    lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
    ambientale”;
  • il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della
    direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”
  • Visto, in particolare, l’articolo 191 del D. Lgs. 152/06, che
    dispone che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente
    necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si
    possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può
    emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso
    temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga
    alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni
    contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato
    livello di tutela della salute e dell'ambiente;
  • Considerato quanto disposto dalla Circolare del Ministero
    dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare: “Ordinanze
    contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/2006 – Chiarimenti
    interpretativi” del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non
    possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da
    quelle normativamente ammesse;
    Richiamati:
  • il proprio decreto n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità
    di crisi regionale COVID-19” con cui, per garantire una risposta
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    coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in
    atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in
    costante contatto con il Comitato operativo nazionale;
  • il proprio decreto n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti
    applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del
    Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-
    Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
    dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019””;
  • il proprio decreto n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti
    applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio
    2020 n. 1”; n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi
    regionale COVID-19” con cui, per garantire una risposta coordinata ed
    unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stata
    formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto
    con il Comitato operativo nazionale; n. 29 dell’8 marzo 2020, n. 31 del
    09 marzo 2020, n. 32 del 10 marzo 2020,
  • il proprio decreto n. 34 in data 12/03/2020 “Ordinanza ai sensi
    dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione
    del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in
    riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla
    diffusione della sindrome da covid-19”;
  • il proprio decreto n. 35 del 14 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza
    ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema
    di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla
    diffusione della sindrome da covid-19”;
  • il proprio decreto n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza
    ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema
    di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla
    diffusione della sindrome da covid-19. Disposizioni relative al comune
    di Medicina (BO);
    Rilevato che:
  • vi è una situazione di emergenza sanitaria internazionale
    dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
  • l’epidemia ha un carattere diffusivo e vi è un notevole
    incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale
    della Sanità;
  • tale situazione di emergenza ha delle evidenti ripercussioni
    anche sulle attività di gestione dei rifiuti urbani, di cui occorre
    garantire lo svolgimento corretto e continuativo trattandosi di servizio
    pubblico non interrompibile;
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  • Rilevato che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota del
    12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293) ha disposto una serie di
    raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti;
    In particolare, per le abitazioni in cui non sono presenti
    soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena
    obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore
    nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta
    differenziata, con la precisazione che mascherine monouso debbano
    essere buttate nell’indifferenziato.
    Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al
    tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia
    interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i
    rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo
    fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti,
    siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti
    insieme;
    Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due
    sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza
    della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un
    contenitore a pedale;
    I rifiuti prodotti da tali nuclei abitativi, nel rispetto
    delle indicazioni dell’ISS, debbano essere gestiti in modo da
    assicurare la tutela degli addetti al settore della gestione dei
    rifiuti e limitare la diffusione del virus;
    La citata nota dell’ISS, tra l’altro, prevede che: “ove
    siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere
    privilegiato l’incenerimento, al fine di minimizzare ogni
    manipolazione del rifiuto stesso”;
    Considerato che:
  • occorre che i Gestori del servizio integrato di gestione dei
    rifiuti che operano sul territorio regionale garantiscano una frequenza
    di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati pari ad almeno due volte
    a settimana eventualmente anche attraverso circuiti di raccolta
    dedicati;
  • occorre che i Gestori del servizio integrato di gestione dei
    rifiuti che operano sul territorio regionale sospendano il ritiro dei
    rifiuti ingombranti laddove non riescono a garantire il servizio;
  • occorre che i Gestori del servizio integrato di gestione dei
    rifiuti che operano sul territorio regionale siano autorizzati a ridurre
    gli orari o sospendere l’apertura dei Centri di raccolta cercando
    comunque di assicurare il conferimento dei rifiuti delle attività
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    produttive assimilate alle utenze domestiche il cui esercizio non è
    interrotto durante l’emergenza;
  • il conferimento diretto in termovalorizzazione, per i rifiuti
    urbani indifferenziati per le caratteristiche di processo di tali
    impianti, è il più sicuro dal punto di vista dell’abbattimento della
    presenza del virus e il più tutelante per gli operatori addetti a tale
    settore, in quanto riduce o esclude il contatto con i rifiuti da parte
    degli operatori;
    Ritenuto che rispetto a trattamenti che prevedono fasi di
    selezione e cernita, propedeutici alle fasi di effettivo recupero
    o smaltimento, l’incenerimento con conferimento diretto del
    rifiuto all’impianto, sia da preferirsi in tutti i casi ove sia
    possibile;
    Ritenuto necessario pertanto adottare disposizioni
    finalizzate alla gestione dei rifiuti urbani coerenti con le
    indicazioni fornite da ISS tese ad assicurare comunque l’ordinato
    svolgimento del servizio pubblico di gestione degli stessi anche
    in deroga alle disposizioni di cui alla parte IV del decreto
    legislativo n. 152 del 2006 nonché alle disposizioni del decreto
    legislativo n. 36 del 2003 e dei relativi decreti attuativi, delle
    disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea,
    garantendo un elevato livello di tutela della salute e
    dell'ambiente secondo quanto previsto dall’articolo 191 del D.lgs.
    152/2006, ed in particolare alle disposizioni relative:
    − alla pianificazione dei flussi di rifiuti urbani
    indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro
    trattamento;
    − ai procedimenti di autorizzazione;
    − alla disciplina degli stoccaggi;
    Considerato che in attuazione delle disposizioni ISS e
    della situazione emergenziale in atto i rifiuti urbani
    indifferenziati siano destinati ad un incremento con conseguenze
    quantitative sui flussi agli impianti che saranno registrati in
    sede di monitoraggio annuale del PRGR;
    Considerato altresì che:
  • l’attuale situazione emergenziale ha già comportato la chiusura
    di alcuni impianti che rappresentavano la naturale ricezione della
    lavorazione di alcune frazioni della raccolta differenziata;
  • si rende pertanto necessario ampliare la capacità di stoccaggio,
    in tutti i casi in cui ciò sia possibile in condizioni di sicurezza, al
    fine di non interrompere i flussi di raccolta differenziata;
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  • al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei
    rifiuti urbani si rende necessario procedere alla modifica tempestiva di
    alcune autorizzazioni in essere per consentire il conferimento negli
    impianti di discarica di alcuni scarti delle lavorazioni dei rifiuti
    urbani indifferenziati che non trovano più ingresso nelle originarie
    destinazioni;
    Considerato inoltre che la pratica dell’abbruciamento
    controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali
    e agricoli può causare l'innesco di potenziali incendi boschivi e
    di vegetazione e portare ad infortuni anche gravi che potrebbero
    necessitare di cure ospedaliere o di pronto soccorso, e che
    pertanto comporta una notevole attività a presidio del territorio
    per il monitoraggio dei fuochi da parte dei Carabinieri forestali
    e dei Vigili del fuoco (che vengono così distolti da altre
    potenziali emergenze)nonché un possibile aggravio per il sistema
    sanitario;
    Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra
    addotte e al fine anche di ottemperare alle disposizioni tese alla
    limitazione della circolazione delle persone (non rappresentando
    detta pratica uno stato di necessità) sospendere lo svolgimento
    dell’abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta
    dei lavori forestali e agricoli per tutta la durata dell’emergenza;
    Acquisito il parere favorevole di ARPAE in data 18 marzo 2020
    Prot. n. PG/20220/42817 sui contenuti di valenza ambientale;
    Visti:
  • l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in
    base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti
    d’urgenza in materia sanitaria;
  • l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che
    disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del
    Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente
    medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
  • l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
    ministri dell’8 marzo 2020 per il quale “Resta salvo il potere di
    ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge
    23 febbraio 2020, n. 6.”
    O R D I N A

  1. che, in deroga alle ordinarie modalità di raccolta, i rifiuti
    di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono
    presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in
    quarantena obbligatoria, siano classificati come rifiuti urbani
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    (EER 20 03 01) e debbano essere conferiti nella frazione di
    rifiuto urbano indifferenziato;
  2. che, in deroga alle ordinarie modalità di raccolta, i rifiuti
    rappresentati da DPI (mascherine, guanti, fazzoletti, etc.)
    utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, prodotti
    da unità domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi
    al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria debbano
    essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano
    indifferenziato;
  3. che i Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti
    che operano sul territorio regionale garantiscono una frequenza
    di raccolta su pubblica via dei rifiuti urbani indifferenziati
    pari ad almeno due volte a settimana eventualmente attraverso
    circuiti di raccolta dedicati anche a chiamata;
  4. di tenere nella più opportuna considerazione le raccomandazioni
    dell’ISS in ordine all’utilizzo e pulizia delle dotazioni
    strumentali all’esercizio del servizio integrato di gestione
    dei rifiuti ivi compresa la sanificazione dei mezzi e delle
    divise;
  5. ai Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti che
    operano sul territorio regionale di sospendere il ritiro dei
    rifiuti ingombranti in tutti i casi in cui lo svolgimento del
    servizio non possa essere svolto in condizioni di sicurezza per
    gli operatori o il personale debba essere destinato ad altre
    attività comunque connesse allo svolgimento del servizio di
    gestione dei rifiuti urbani;
  6. che i Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti
    che operano sul territorio regionale siano autorizzati a
    ridurre gli orari o sospendere l’apertura dei Centri di
    raccolta cercando comunque di assicurare il conferimento dei
    rifiuti delle attività produttive assimilate alle utenze
    domestiche il cui esercizio non è interrotto durante
    l’emergenza;
  7. che i rifiuti urbani indifferenziati debbano essere
    prioritariamente inviati direttamente a termovalorizzazione,
    senza alcun trattamento preliminare e che laddove sia possibile
    senza comportare irragionevoli modificazioni
    dell’organizzazione del servizio, i rifiuti indirizzati ad
    impianti di discarica dal vigente PRGR possano essere inviati
    agli impianti di termovalorizzazione secondo i flussi riportati
    nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto; qualora
    permanga il conferimento in discarica lo stesso dovrà essere
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    preceduto dal necessario trattamento svolto con tutte le
    modalità più idonee ad assicurare la salute degli operatori;
  8. alla struttura regionale competente per materia di monitorare
    costantemente l’andamento dell’incremento della frazione dei
    rifiuti urbani indifferenziati, a seguito della situazione
    straordinaria in atto e delle disposizioni della presente
    ordinanza, al fine di disporre l’eventuale adeguamento del
    funzionamento degli impianti di termovalorizzazione, in
    relazione anche al tempo di durata della dichiarazione dello
    stato di emergenza che potrebbe comportare grosse difficoltà di
    smaltimento;
  9. che, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione
    incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei
    Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre
    2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in
    deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi
    dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, i titolari degli impianti
    presenti sul territorio regionale già autorizzati alle
    operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e
    R13 (Messa in riserva) possano aumentare rispettivamente la
    capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel
    limite massimo del 20%.
    La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle
    operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216
    del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate
    dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12
    giugno 2002.
    I titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero che
    intendono avvalersi delle deroghe fissate con la presente
    ordinanza devono inviare apposita Comunicazione in cui vengono
    esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga.
    Tale comunicazione deve essere inviata a: Prefettura; ARPAE;
    Comune; AUSL; Vigili del fuoco.
  10. a richiesta del gestore dell’impianto e al fine di garantire la
    chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani la modifica
    tempestiva dell’autorizzazione:
    a. degli impianti di discarica per consentire l’ingresso di
    scarti derivanti dalle lavorazioni dei rifiuti urbani
    raccolti in maniera differenziata che non trovano più
    ingresso nelle originarie destinazioni ovvero gli scarti
    delle lavorazioni dei rifiuti urbani indifferenziati;
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    b. degli impianti di recupero degli scarti derivanti dal
    trattamento dei rifiuti urbani che non trovano più recapito
    verso le destinazioni finali previste in autorizzazione,
    stabilendo ove possibile, diversi ed ulteriori utilizzi;
  11. che nella comunicazione delle modalità di gestione dei rifiuti
    urbani in vigenza della presenta ordinanza sia data specifica
    evidenza alle istruzioni di ISS riportate in Allegato 2;
  12. Il divieto, senza eccezioni, dell'abbruciamento del materiale
    vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli. Sino alla
    cessazione dello stato di emergenza non si applicano i permessi
    previsti dall’articolo 58 del Regolamento forestale regionale
    n.3/2018;
  13. che le disposizioni della presente ordinanza trovino
    applicazione dalla data del 23/03/2020 fino alla cessazione
    dello stato di emergenza sanitaria oltre i successivi trenta
    giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del
    servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
  14. che la presente ordinanza sia pubblicata integralmente sul
    Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sia
    trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
    Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare,
    al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività
    Produttive, alle Prefetture, ai Comuni e alle Province
    dell’Emilia-Romagna, ad ARPAE e ATERSIR nonché ai concessionari
    del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e ai
    gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica
    ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
    STEFANO BONACCINI
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    ALLEGATO 1 – MODIFICA FLUSSI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI
    PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
    I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati direttamente
    all’impianto di termovalorizzazione di Parma senza trattamento preliminare.
    − BORETTO
    − BRESCELLO
    − GUALTIERI
    − GUASTALLA
    − LUZZARA
    − NOVELLARA
    − POVIGLIO
    − REGGIOLO
    PROVINCIA DI MODENA
    I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati direttamente
    all’impianto di termovalorizzazione di Modena.
    − CAMPOSANTO
    − CARPI
    − CAVEZZO
    − CONCORDIA SULLA SECCHIA
    − MEDOLLA
    − MIRANDOLA
    − NOVI DI MODENA
    − SAN FELICE SUL PANARO
    − SAN POSSIDONIO
    − SAN PROSPERO
    − SOLIERA
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    PROVINCIA DI BOLOGNA
    I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati direttamente
    all’impianto di termovalorizzazione di Bologna.
    − BORGO TOSSIGNANO
    − CASALFIUMANESE
    − CASTEL DEL RIO
    − CASTEL GUELFO
    − CASTEL SAN PIETRO
    − DOZZA
    − FONTANELICE
    − IMOLA
    − MEDICINA
    − MORDANO
    PROVINCIA DI RAVENNA
  15. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati
    direttamente all’impianto di termovalorizzazione di Ferrara.
    − ALFONSINE
    − CONSELICE
  16. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati
    direttamente all’impianto di termovalorizzazione di Forlì.
    − BAGNACAVALLO
    − BAGNARA DI ROMAGNA
    − CERVIA
    − COTIGNOLA
    − FUSIGNANO
    − LUGO
    − MASSA LOMBARDA
    − RAVENNA
    − RUSSI
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    − SANT'AGATA SUL SANTERNO
    − BRISIGHELLA
    − CASOLA VALSENIO
    − CASTEL BOLOGNESE
    − FAENZA
    − FIRENZUOLA (FI)
    − MARRADI (FI)
    − PALAZZUOLO SUL SENIO (FI)
    − RIOLO TERME
    − SOLAROLO
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    ALLEGATO 2
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    REGIONE EMILIA-ROMAGNA
    Atti amministrativi
    GIUNTA REGIONALE
    Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai
    sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
    Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
    all'atto con numero di proposta PPG/2020/46
    IN FEDE
    Andrea Orlando
    Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
    pagina 15 di 16
    REGIONE EMILIA-ROMAGNA
    Atti amministrativi
    GIUNTA REGIONALE
    Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai
    sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
    Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione
    all'atto con numero di proposta PPG/2020/46
    IN FEDE
    Andrea Orlando
    Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
    pagina 16 di 16

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Ultimo aggiornamento: 27/05/2025, 16:44

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