Propaganda Elettorale in occasione dell’elezione dell’Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta della regione Emilia-Romagna 2024

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Le norme che regolano la propaganda elettorale sono le seguenti: Legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”; gli articoli 1,6,17,18,19 e 20 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515 “Disciplina delle campagne...

Data:

29 Ottobre 2024

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Descrizione

Le norme che regolano la propaganda elettorale sono le seguenti:

  • Legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;
  • gli articoli 1,6,17,18,19 e 20 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515 “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica”;
  • Legge 22 febbraio 2000 n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica”.

Con Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata modificata la Legge 4 aprile 1956, n. 212, eliminando la propaganda elettorale indiretta (propaganda effettuata dai cosiddetti "fiancheggiatori") e riducendo il numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta, spettanti alle liste che partecipano alle consultazioni.

Tali norme sottopongono a particolari procedure e limiti le varie forme di comunicazione politica e decorrono a far data:

  • dalla data di indizione dei comizi elettorali; 

  1. per il divieto per le Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione,
  2. per l'applicazione delle norme relative alla comunicazione politica radiotelevisiva, per i messaggi di propaganda e pubblicità su quotidiani e periodici; 

  • dal 30' giorno antecedente le elezioni con la regolamentazione delle altre forme di propaganda (fissa, mobile, luminosa).

Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.

 La propaganda a mezzo affissione di stampa

Dal 30' giorno antecedente le elezioni la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

È fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate.

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative.

L'affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.

LUOGHI DOVE SONO UBICATI I TABELLONI:

               N. d'ord. Denominazione Centri abitati N.° Ubicazione Spazi
1 TOANO (Toano, Massa, Manno, Cerre’ Marabino, Monzone) 1 Piazza della Repubblica
2 CAVOLA (Cavola, Corneto) 1 Via  Roma
3 CERREDOLO (Cerredolo) 1 Piazza Don Giulio Vincenzi
4 QUARA (Quara, Vogno) 1 Via Conte Sasso

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Ultimo aggiornamento: 27/05/2025, 16:45

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